Ricapitalizzazione imprese: misure specifiche per le imprese di medie dimensioni

29 Giugno 2020

Con il DL 19 maggio 2020, n.34 (“Decreto Rilancio”), il Governo è intervenuto adottando misure specifiche riguardanti il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, misure sia in favore degli investitori che apportano i conferimenti in denaro sia in capo alla società conferitaria, la cui continuità aziendale è messa a rischio dalle conseguenze sulla riduzione del fatturato derivanti dall’emergenza relativa al Covid-19.

Sulla base delle indicazioni evincibili dalla relazione illustrativa al Decreto Rilancio si può osservare quanto segue.

1. Le misure di sostegno finanziario si applicano alle società di capitali aventi sede legale e amministrativa in Italia, quali S.p.A, S.a.p.a., S.r.l., Società Europee e Società Cooperative Europee, mentre non si applicano agli intermediari finanziari, alle società di partecipazione e alle società che esercitano attività assicurative.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o che sono collegate con la stessa.

2. La norma (art. 26 c. 1 DL n.34/2020) prevede tre specifiche condizioni, oltre ad alcuni ulteriori specifici requisiti, per avere accesso alle misure:

a) ammontare di ricavi, relativo al periodo d’imposta 2019, compresi tra 5 e 50 milioni di euro. Da considerarsi su base consolidata se la società appartiene ad un gruppo, al più alto livello di consolidamento, senza tener conto delle transazioni infragruppo;

b) riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33%. Da considerarsi sempre su base consolidata se la società appartiene ad un gruppo;

c) le imprese devono aver deliberato ed eseguito dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.

3. I benefici (art. 26 c. 4 e 5 DL n.34/2020), prevedono un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato dagli investitori entro il 31 dicembre 2020 il quale non può eccedere i 2 milioni di euro (400 mila euro se consideriamo l’ammontare totale ammissibile del credito d’imposta).

La partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e vi è il divieto di distribuzione delle riserve, di qualsiasi tipo, fino alla stessa data pena la decadenza e la restituzione del beneficio unitamente agli interessi legali.

4. Per le società ricapitalizzate (art. 26 c. 8 DL n.34/2020) è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite 2020 (perdite civilistiche tratte dal conto economico) eccedenti il 10% del patrimonio netto (al lordo delle perdite), non oltre il 30% dell’aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020.

5. Il credito d’imposta (art. 26 c. 7 DL n.34/2020) in favore degli investitori, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (da presentare nel 2021) e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, in compensazione, senza limiti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5 del TUIR.

6. In favore della società conferitaria, il credito d’imposta (art. 26 c. 9 DL n.34/2020) è utilizzabile in compensazione in F24 (non concorre ai limiti di importo annui) a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

7. I presenti crediti d’imposta si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto (art. 26 c. 20 DL n.34/2020) da qualunque soggetto erogate, fino a un limite complessivo di 800 mila euro fissato dalla Commissione europea per gli aiuti di stato concessi alla singola impresa ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

8. Si può osservare come le misure, se non del tutto innovative, aprono al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni che hanno necessità di ottenere nuovi finanziamenti.

In considerazione al plafond di 2 milioni di euro (tetto massimo per i conferimenti in denaro) si dovrà chiarire se si applica alla società conferitaria oppure agli investitori. Inoltre, qualche dubbio potrebbe porsi su come andrà ripartito il cumulo dei crediti d’imposta (tetto massimo complessivo di 800 mila euro) tra la società conferitaria e gli investitori.

Restano, tuttavia, alcuni dubbi in merito all’operatività delle misure soprattutto con riferimento alle concrete disponibilità degli investitori e alle tempistiche di assegnazione dei benefici.